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Risarcimento alle vittime della mafia Con la Legge 512/99 lo Stato ha istituito un Fondo speciale per risarcire le vittime dei reati di tipo mafioso. Grazie a questo Fondo, le vittime della mafia, o i loro eredi, o gli enti che si sono costituiti parte civile, possono ottenere il pagamento delle somme liquidate con sentenza a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di reati mafiosi, o a titolo di provvisionale, e per rimborso delle spese di giudizio. Può usufruire del Fondo: chi ha subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso; chi ha ottenuto in suo favore, nel relativo giudizio penale o civile, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza (definitiva o non definitiva a seconda dei casi) che ha riconosciuto i danni subiti; equivalgono le sentenze di condanna per reati commessi avvalendosi delle condizioni mafiose o dei reati commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni a delinquere di stampo mafioso; chi non ha, nei propri confronti, una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale o una misura di prevenzione applicata ai sensi della legge n. 575/1965 (disposizioni contro la mafia), né i relativi procedimenti in corso. L'associazione è di tipo mafioso quando
coloro che ne fanno parte commettono reati avvalendosi della forza di
intimidazione, della condizione di assoggettamento e di omertà,
al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo
di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti
e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione
di consultazioni elettorali. Numero
Verde Attivo dalle 9.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.
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