|
|
|
|
|
La difesa contro la sottomissione psicologica era affidata all'art. 603 (Plagio) del Codice Penale che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nel 1981 a causa di una insufficienza che generava equivoci. Poiché era raramente applicabile, necessitava di una correzione. Il
4 Marzo 2004 la commissione Giustizia del Senato aveva approvato all'unanimità
il nuovo articolo 613 bis del Codice Penale, che introduceva sanzioni
severe contro la manipolazione mentale. La nuova disposizione del Codice
sarebbe stata introdotta all'interno dei delitti contro la libertà
individuale e, più specificatamente, contro la libertà
morale. In tal modo il Governo ha cercando di reintrodurre il reato di plagio nel Codice Penale, ma secondo alcuni appartenenti a gruppi di culto questo comporterebbe una limitazione della libertà di religione. L'articolo 728 del Codice Penale (capitolo sugli abusi) punisce l'intervento sulla volontà e la coscienza altrui, riferendosi allo stato di narcosi e di ipnotismo, ma poi si estende al trattamento che sopprime la coscienza e la volontà. Tale norma trova applicazione quando il trattamento non comporta l'impiego di medicinali o droghe, ma arriva comunque a piegare la volontà del soggetto. I
reati più gravi sono previsti nel capitolo 111 sulla tutela della
libertà individuale personale (come il sequestro di persona,
art. 605).
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright Associazione Tutor Onlus 2006 – Diritti riservati
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||