|
|
|
|
|
L’articolo 603 del Codice Penale (Plagio) fu dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 1981. Il testo originario così disponeva: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni». Tuttavia, purtroppo, il fenomeno del plagio è ancora attuale, con rischi reali per la libertà individuale e per la salvaguardia dell’identità personale. Per questo si è più volte tentato di assimilare il plagio alla circonvenzione di incapace. Il reato di plagio presupponeva un totale stato di soggezione ed apparteneva ai delitti contro la persona (titolo XII del Libro II del codice penale), ovvero ai delitti contro la libertà individuale (capo III del titolo XII) e, in particolare, ai delitti contro la personalità individuale (sezione I del capo III sopracitato), al pari della riduzione in schiavitù, mentre la circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale) rientra tra i delitti contro il patrimonio ed in particolare tra i delitti contro il patrimonio mediante frode (vedi capo II del titolo XIII, libro II del codice penale), al pari della truffa, dell’insolvenza fraudolenta, dell’usura, dell’appropriazione indebita, della ricettazione eccetera. Punire con l’art. 603 un fenomeno di privazione della personalità, difficile da verificare, induceva inizialmente la dottrina ad interpretazioni contraddittorie. Una sentenza del 1961 spiegò in modo chiaro: «il delitto di plagio si realizza anche quando l’agente aggredisce la sfera psichica di altra persona in modo da annullare la di lei personalità, sostituendovi la propria, sottraendole ideali, propositi, e imponendole i propri, disgregando ogni consapevolezza della propria individualità, facendone un cieco seguace del proprio volere, delle proprie idee, un automa privo di ogni facoltà di critica, soggiogato dalla più forte volontà di chi lo guida in un mondo non suo, in cui le idee sono accettate come l’unica possibilità di espandere la propria personalità». Fu l’unica sentenza di condanna per il reato di plagio pronunziata nel nostro ordinamento giuridico in oltre 50 anni dall’emanazione del Codice Penale. Questa sentenza provocò polemiche nel campo giuridico e nel campo medico, dando luogo a due iniziative legislative al Senato e alla Camera dei Deputati, entrambe per l’abrogazione dell’art. 603. L’articolo 603 fu paragonato ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicato a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l’intensità. Sulla base di queste considerazioni, nel 1981 il reato di plagio fu giudicato costituzionalmente illegittimo. Il vuoto normativo conseguente alla cancellazione dell’articolo 603 del Codice Penale ha creato la convinzione generale che il plagio non esiste più, e pertanto ha favorito i manipolatori della mente umana, convinti di non correre alcun rischio legale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright Associazione Tutor Onlus 2006 – Diritti riservati
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||